Denunce di morte

Denunce di morte
L’atto di morte è il documento che fa prova di ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza, nel caso di dichiarazione di morte, o da lui compiuto, nel caso di avviso di morte.
L’atto di morte viene redatto dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, sia che si tratti di ospedale o casa di cura, sia che si tratti di abitazione privata o qualsiasi altro luogo.
Quando il luogo del decesso non è identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’ufficiale di stato civile del comune in cui il cadavere è stato deposto.

L’atto di morte contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto. In aggiunta a questi dati, l’atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del defunto e le generalità del dichiarante.


Numero da contattare in caso di morte (reperibilità stato civile): + 39 388 3993174
Operativo SOLO nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Nel caso di morte in ospedale, in casa di cura o di riposo, in clinica o in altra struttura sarà il direttore, o un suo delegato, a trasmettere all’ufficiale di stato civile competente l’avviso di morte.    
Nel caso di morte in abitazione privata, o comunque in luoghi diversi da ospedali e similari, la dichiarazione di morte deve essere resa, sempre all’ufficiale di stato civile, dai congiunti o da una persona convivente con il defunto, da loro delegati o, in mancanza, da persone informate del fatto come, ad esempio, gli addetti delle imprese funebri i quali, sempre più spesso, si fanno carico delle incombenze amministrative conseguenti al decesso.

L’ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione o l’avviso di morte, redigerà l’atto di morte e ne darà comunicazione agli ufficiali dello stato civile del comune di nascita e del comune di residenza del defunto (se diversi dal comune in cui è avvenuto il decesso).

 

Autorizzazione alla cremazione, affidamento delle ceneri
Ciascuna persona può decidere, per il tempo in cui cesserà di vivere, di ridurre a cenere la propria salma: questo procedimento si chiama cremazione.

La volontà di essere cremato può essere lasciata scritta all'interno del testamento oppure sottoscritta ed autenticata presso un'associazione di cremazione, che provvederà a rilasciarne copia dopo il decesso.    
La volontà di essere cremato può essere lasciata anche verbalmente al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo (figli, nipoti etc. a seguire secondo i gradi successivi di parentela), che avranno l'impegno morale di riprodurla per scritto, tramite una richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo ai testi della Legge n.130/2001 e L.R. n.32/2018.

Data di ultima modifica: 02/04/2024

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