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Contributi agli INQUILINI MOROSI incolpevoli

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ai Sensi del Regolamento Comunale


A chi è rivolto

Il contributo è rivolto agli inquilini morosi incolpevoli.
Per morosità incolpevole, si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione.

Come fare

Le istanze dovranno essere trasmesse all’Ufficio Servizi Sociali secondo una delle seguenti modalità:

  • a mano presso l’ufficio protocollo (durante l'orario di apertura al pubblico)
  • tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (indirizzo abilitato a ricevere anche mail ordinarie NON PEC);
  • tramite raccomandata A/R all’indirizzo Comune di San Sperate – Ufficio Servizi Sociali – Via Sassari, n. 12;

Cosa serve

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • contratto di locazione in essere, nel caso delle fattispecie a) e b) dell’art. 8 del presente bando;
  • atto di intimidazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  • provvedimento di rilascio dell’immobile, nel caso delle fattispecie a) e b) dell’art. 8 del presente bando;
  • dichiarazione di rinuncia (Allegato 1) da parte del proprietario dell’alloggio, all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile (solo nel caso della fattispecie a) dell’art. 8 del presente bando. Tale richiesta dovrà essere subordinata all’ottenimento del finanziamento regionale;
  • la dichiarazione di consenso (Allegato 2), da parte del proprietario dell’alloggio, al differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’’immobile per il tempo necessario all’inquilino moroso incolpevole per trovare un’adeguata soluzione abitativa (solo nel caso della fattispecie b) dell’art. 8 del presente bando. Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all’ottenimento del finanziamento regionale;
  • la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e dal richiedente (Allegato 3) di impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell’art. 8 del presente bando), eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell’art. 8 del presente bando). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all’ottenimento del finanziamento regionale.

Cosa si ottiene

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

  1. fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità̀ incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. Qualora il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ad anni due (con riferimento alla data dell’atto di intimazione di sfratto), il contributo potrà essere concesso esclusivamente a valere su risorse regionali;
  2. fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità̀ di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un’adeguata soluzione abitativa;
  3. ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione, pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  4. ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all’art. 2, comma 3 della L. 431/1998 trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

Il contributo concesso per la finalità di cui al punto 1) non è cumulabile con i contributi concessi per le finalità di cui ai punti 2), 3) e 4).
I contributi concessi per le finalità di cui ai punti 3) e 4) possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, che non può essere stipulato con il precedente locatore o per lo stesso immobile.
L’ammontare della morosità riconoscibile per la fattispecie 1) è quello che risulta dall’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o da altro atto giudiziario, fatto salvo il limite del contributo massimo concedibile.
Ai fini del calcolo del contributo per la casistica di cui alla punto 2), occorre moltiplicare il canone mensile per il numero di mesi successivi a quello del provvedimento esecutivo di sfratto, oggetto di differimento, sino al valore massimo di € 6.000,00. Il Comune può erogare il contributo al termine di ciascun mese di differimento.
In ogni caso i contributi saranno erogati direttamente al proprietario dell’alloggio.

 

Tempi e scadenze

I cittadini interessati potranno presentare le istanze di partecipazione al Comune di San Sperate in qualsiasi momento dell’anno utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando reperibile nella sezione dedicata del sito.

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Pagina aggiornata il 18/03/2025

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