Si comunica che, con riferimento al decreto legge n.1 del 7/01/2022, dal 1 febbraio 2022 al 31 marzo 2022, per accedere agli uffici comunali anche gli utenti dovranno possedere il Green Pass base o superiore come previsto dal Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022.
Per Green Pass Base si intende la Certificazione verde COVID-19 per
- vaccinazione
- guarigione
- test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
Esenzioni
Restano valide le esenzioni per:
Inoltre con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Gennaio 2022, sono state individuate le esigenze essenziali e primarie per le quali sarà possibile accedere a specifici servizi anche se non si possiede un green pass.
In particolare, per quanto riguarda gli uffici comunali, tali esigenze sono riferite a:
Esigenze di sicurezza - è consentito l'accesso senza green pass all'ufficio della polizia locale per:
- assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili;
- attività di prevenzione e repressione degli illeciti;
Esigenze di giustizia - è consentito l'accesso senza green pass all'ufficio sociale esclusivamente per:
- la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati
- richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci,
- svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Sanzioni
Il mancato rispetto dell'obbligo del possesso della certificazione verde comporta una sanzione da 400 a 1000 euro come previsto dall'art. 13 del DL 52/2012
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rimanda al DPCM integrale
In allegato l’informativa sul trattamento dei dati per il controllo del possesso del green pass base.