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CANONE UNICO PATRIMONALE: avviso agli utenti e ai contribuenti

Data:

18 Gennaio 2021

Tempo di lettura:

2 min

CANONE UNICO PATRIMONALE: avviso agli utenti e ai contribuenti

CANONE UNICO PATRIMONALE
Avviso agli utenti e ai contribuenti

Con Legge n 160/2019 art. 1, commi da 816 a 847, il Legislatore Italiano ha introdotto il nuovo Canone Unico Patrimoniale per la concessione e l’autorizzazione del suolo pubblico, per la diffusione di messaggi pubblicitari, per le affissioni pubbliche e per la concessione dei posteggi mercatali. Il nuovo canone è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce la Tassa per l’occupazione di suolo Pubblico, l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle affissioni pubbliche.

Il Comune di San Sperate si sta adeguando alla nuova normativa con l’imminente approvazione del Regolamento e della Delibera di Giunta di approvazione delle tariffe.
Il pagamento del canone annuo, previsto per la data del 31/01/2021, verrà differito.
Il differimento dovrà essere deliberato dalla Giunta Comunale.

Il canone riguarda:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Nelle more dell’approvazione del regolamento di disciplina del canone previsti dall’art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni  (relativi al suolo pubblico temporaneo e alla diffusione di messaggi pubblicitari temporanei) sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l’anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.

L’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l’anno 2021 e l’importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

Il Responsabile
Rag. Maria Grazia Pisano

Altre Informazioni

Tipo Documento: Comunicazione

Settore: Servizi Finanziari e Tributi

Numero: 9

Pagina aggiornata il 18/01/2021

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