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Dal sei agosto partono le nuove regole sul Green Pass - Comunicato del Consiglio dei Ministri e Decreto Legge 23 luglio 2021 nr. 105

Data:

05 Agosto 2021

Tempo di lettura:

2 min

Dal sei agosto partono le nuove regole sul Green Pass - Comunicato del Consiglio dei Ministri e Decreto Legge 23 luglio 2021 nr. 105

Da domani 6 agosto entrano in vigore le nuove regole sul green pass.

Attesa per un nuovo Decreto che potrebbe cambiare alcune regole o specificare meglio alcune questioni, intanto le novità che partiranno dal 6 agosto vengono illustrate nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri  e il DL nr. 105 del 23/07/2021 consultabile ai seguenti link:

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 30 

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Altre Informazioni

Tipo Documento: Comunicazione

Settore: Istituzionale

Numero: 141

Pagina aggiornata il 05/08/2021

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